| 28.07.2011 - RIORDINO CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE |
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| Informazione - 2011 |
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Nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Come precisato anche nella relazione illustrativa del provvedimento, non si tratta di un intervento normativo inteso al riordino dell’intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un’impostazione minimale e settoriale. Siamo, pertanto, ben lungi dalle finalità previste dalla delega, che erano invece indirizzate ad una rivisitazione di tutta la disciplina sia per consentire un coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, sia per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio, con l’indicazione esplicita delle norme abrogate nonché per razionalizzare e semplificare la documentazione da presentare per la fruizione dei vari congedi e aspettative. Di fatto, il provvedimento ha introdotto modifiche alla vigente normativa finalizzate, in particolare, al superamento di delicate questioni interpretative ed applicative che si sono poste nel corso degli ultimi anni. In tale contesto, seppure si può prendere atto che il provvedimento introduce alcune norme di maggior favore per i lavoratori rispetto al passato, va detto che lo stesso contiene anche importanti misure restrittive, che in concreto limitano la platea dei beneficiari di alcune forme di agevolazione lavorativa. Infatti, sono state introdotte disposizioni intese a limitare la fruizione dei permessi, previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992. Su tale aspetto esprimiamo la nostra contrarietà. Come al solito, si tenta di creare difficoltà oggettive ai lavoratori, in particolare a quelli in situazioni di disagio. Ormai è una consuetudine assimilare i pubblici dipendenti ad una sorta di truffaldini pronti solo a sfruttare i benefici previsti dalle norme, omettendo che spesso trattasi di disposizioni volute dal legislatore per la tutela di situazioni meritevoli di particolare attenzione sociale. Al riguardo, non dovrebbe essere mai dimenticato che l’assistenza a familiari affetti da handicap grave determina in capo a coloro che assumono la titolarità del beneficio incombenze di ordine pratico e implicazioni di natura psicologica di notevole entità. Al rigurdo, va evidenziato che svilire la tutela dei soggetti che prestano assistenza ai portatori di handicap significa di fatto svilire proprio la tutela di questi ultimi. Riportiamo, di seguito, le modifiche più importanti previste dal decreto legislativo: Lavoratrici madri: in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici. Congedo parentale per i genitori dei minori con handicap in situazione di gravità: al fine di superare alcune incertezze applicative in materia di congedo parentale, si chiarisce che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni. Congedo straordinario art. 42 d.lgs. 151/2001: la normativa vigente in materia di congedo straordinario è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale. In particolare, con la pronunzia n. 19 del 2009, la Corte ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del congedo straordinario, dichiarando costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. - l'art. 42, comma quinto, del D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Nel riconoscere la fondatezza della questione prospettata, la Consulta ribadisce che l'interesse primario cui è preposta la disposizione è quello di assicurare in via prioritaria “la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare”. In relazione a quanto precede, il provvedimento provvede a ridefinire la platea dei soggetti legittimati ad usufruire del congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità tra gli stessi, che degrada soltanto in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti dei primi. Si chiarisce, inoltre, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Congedo dottorato di ricerca: si interviene sull’art. 2, della l. 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, precisando, in particolare che il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro alle dipendenze di una qualsiasi Pubblica Amministrazione, nei due anni successivi, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa. Inoltre, si stabilisce che le disposizioni di cui al citato articolo 2 si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Assistenza nei confronti di portatori di handicap: con la modifica all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si restringe la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave. In particolare, si stabilisce, con riferimento ai gradi di parentela, che il dipendente può assistere il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Inoltre, si introduce l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere la persona in situazione di handicap, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Congedo per cure per i lavoratori mutilati e invalidi civili: a coloro cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, è data la possibilità di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il trattamento economico è calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. |



