| 09.03.2011 - COSTITUZIONE DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA: DIRETTIVA DELLA F.P. |
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| Informazione - 2011 |
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I Ministri della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità hanno firmato, il 4 marzo 2011, la direttiva a tutte le amministrazioni concernente “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, da istituire ai sensi dell’art. 21 della L. 4 novembre 2010, n. 183, che ha sostituito l'art. 57 del d.lgs. 165/2001. Come abbiamo già ricordato sul nostro sito web nei giorni scorsi, i Comitati unici di garanzia (CUG) assorbiranno le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Di rilievo, fra le altre cose, i contenuti del paragrafo 3.1 relativo alle “Modalità di funzionamento” dei nuovi CUG. In particolare segnaliamo:
- in ciascuna amministrazione dovrà essere costituito un unico CUG, che includerà le rappresentanze sia del personale dirigente, che del personale non dirigente;
- il CUG dovrà essere unico anche per le amministrazioni dove vi sia coesistenza di personale in regime di diritto pubblico e di personale contrattualizzato; - nessuna indicazione viene fornita dalla direttiva riguardo al numero dei componenti del CUG; su questo aspetto vale pertanto quanto stabilito nel comma 02 dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010; - i componenti rimangono in carica 4 anni; - ogni CUG dovrà dotarsi di un proprio regolamento interno di organizzazione, dove si potrà prevedere la eventuale partecipazione di esperti esterni. Fra le numerose attribuzioni dei Comitati unici, elencati al punto 3.2 della Direttiva, ricordiamo la verifica dell’attuazione, da parte dell’amministrazione, degli obblighi previsti in materia di valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato. Inoltre, l’amministrazione consulterà preventivamente il CUG ogni qualvolta intenda adottare provvedimenti in materia di flessibilità, orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera, ecc. In allegato, riportiamo il testo della direttiva 4-3-2011, nonché il testo dell’art. 21 della L. 183/2010.
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