| 30.05.2011 - Revisione part-time |
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| Informazione - 2011 |
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Continuano le revoche indiscriminate e senza motivazione. Continuano a pervenire dai territori e dalle amministrazioni notizie preoccupanti sull'applicazione spesso distorta ed impropria della recente normativa contenuta nel cosiddetto collegato lavoro (art. 16 legge 183/2010) che consente alle amministrazioni di rivedere i provvedimenti di part-time già concessi prima dell'entrata in vigore del DL 112/2008 (25.6.2008). Ciò sta determinando gravissime ripercussioni sulla vita familiare e sull'organizzazione di moltissimi dipendenti, soprattutto lavoratrici, con revoche immotivate e generalizzate dei part-time in essere. A questo proposito rammentiamo che sono da considerare illegittimi e dunque suscettibili di ricorso al giudice del lavoro i provvedimenti di revoca che si pongono in contrasto con la normativa nazionale: - disposti dopo il 23 maggio 2011; - non supportati da adeguata motivazione che ne abbia valutato nel concreto la permanenza delle condizioni di attribuzione e l'impossibilità di provvedere con altri strumenti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; - revoca generalizzata per tutti i part-time per aggirare il termine di 180 giorni. Sono inoltre da considerare illegittime le revoche basate su una eccessiva discrezionalità delle amministrazioni che si pongono in contrasto con la normativa Europea, che attribuisce all'istituto del part-time un particolare trattamento di favore per il suo alto valore sociale. Alleghiamo un articolato parere dello studio legale Galleano, convenzionato con la UIL PA, al quale sarà possibile rivolgersi per ricevere assistenza e consulenza, ai recapiti indicati sul nostro sito. |



