| 06.09.2011 - LAVORI USURANTI |
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| Normativa - Legislazione fondamentale |
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 22 del 10 agosto 2011, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione del d.lgs. n. 67/2011, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 183/2010 (cosiddetto “collegato lavoro”), che ha introdotto la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento per gli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”. In tale sede la circolare, nel risolvere taluni dubbi interpretativi insiti nelle stesse disposizioni, riassume le categorie dei lavoratori beneficiari delle stesse: • Lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (Decreto Salvi). • Lavoratori notturni - che prestano quindi la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d), comma 2, articolo 1 del d.lgs. n. 66/2003 - per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009. Al di fuori dei casi di cui sopra, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003 - per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. • Lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena, per cui operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni, di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al d.lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del Codice Civile. Per quanto riguarda i lavoratori addetti alla “linea catena” è stato precisato che il riferimento all’articolo 2100 c.c. riguarda solo i criteri dell’organizzazione del lavoro e non anche il sistema del cottimo come metodo di retribuzione. • Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, computando anche il posto riservato al conducente. Sul punto la Circolare del Ministero chiarisce che per “veicolo” va inteso qualsiasi tipo di macchina che, guidata dall’uomo, circola sulle strade (art.46 C.d.S.). Sono pertanto da ritenersi esclusi treni, metropolitane, mezzi di navigazione ed ogni altro mezzo che – pur adibito a trasporto pubblico di persone – non circola su strada. Ulteriori chiarimenti La Circolare n. 22/2011 chiarisce che ai fini del computo dei periodi di lavoro si tiene conto dell’effettivo svolgimento delle attività lavorative usuranti, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria. Il Ministero del Lavoro ha chiarito, altresì, che nella ricerca dei periodi di svolgimento di attività usuranti verranno regolarmente computati tutti i periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria risulta integrato dall’accredito della contribuzione figurativa (ad es. periodi di malattia/infortunio, cassa integrazione a orario ridotto, maternità, ecc.). Al contrario resteranno esclusi i periodi interamente coperti da contribuzione figurativa come nel caso della cassa integrazione a zero ore. La circolare precisa, inoltre, che occorre tener conto sia delle decorrenze previste per legge sia dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita introdotto dal decreto legge n. 78/2010 e successive modificazioni. Qualora si tratti di lavoratori appartenenti a categorie che già usufruiscono di norme di maggior favore in tema di accesso anticipato al pensionamento, la circolare precisa che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 67/2011 non preclude la possibilità di usufruire degli anticipi diversi da quelli previsti dal decreto legislativo. Viene, tuttavia, precisato che le norme di maggior favore già eventualmente in vigore non sono in alcun modo cumulabili né integrabili con le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 67/2011. In sostanza, non risulta possibile usufruire di due diversi regimi di beneficio. Termini per la presentazione delle domande: - 30 settembre 2011 per chi ha già maturato i requisiti o li maturerà entro il 31 dicembre 2011; - 1 marzo di ogni anno per chi maturerà i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012. Nella circolare ministeriale vengono quindi individuati gli elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, come di seguito riportati: 1. la manifestazione di volontà dell’interessato; 2. la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio; 3. la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa. Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”. Il datore di lavoro dovrà rendere disponibile tale documentazione – che andrà prodotta in copia – entro trenta giorni dalla richiesta. Le domande già presentate, nell’intervallo di tempo compreso tra il 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/2011, e l’emanazione dei chiarimenti forniti con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno comunque ritenute valide e, qualora risultassero incomplete, dovranno essere integrate conformemente alla documentazione minima necessaria prevista dalla circolare (tabella A). In proposito, rileva il Messaggio INPS n. 16762 del 25 agosto 2011 nel quale è stato precisato che “dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011. Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda”. L’INPS, inoltre, ha chiarito “la domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011”. L’INPDAP ha pubblicato, nella sezione “modulistica”, il Modello per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nell’ambito del settore pubblico. Il modello è disponibile in allegato. Nella nota operativa n. 29 del 12 agosto 2011 l’INPDAP ha precisato che la domanda per l’ottenimento dei benefici previdenziali per poter essere considerata procedibile deve necessariamente essere corredata dalla certificazione rilasciata dall’ente datore di lavoro attestante lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti e dal modello PA04 relativo al servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite. Anche in questo caso viene precisato che l’ente datore di lavoro deve rendere disponibile la predetta documentazione entro 30 giorni dalla richiesta. Le domande di coloro che hanno già maturato o maturano i requisiti entro il 31dicembre p.v., corredate della prescritta documentazione, vanno presentate al seguente indirizzo: Inpdap Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – Via Aldo Ballarin n. 42, 00142 –Roma - oppure, in alternativa, tramite P.E.C. alla seguente casella: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it. Nel caso in cui la domanda sia stata già presentata in data anteriore alla nota operativa (12 agosto 2011) l’invio allo specifico indirizzo di posta elettronica predisposto dall’Inpdap riguarderà soltanto la documentazione a corredo e copia della domanda già presentata.
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