| 20.09.2011 - Trasmissione certificati di malattia: giungla di disposizioni, l'INPS chiarisce |
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| Normativa - Tutela sociale, previdenza, sicurezza sul lavoro |
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TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA: CHIARIMENTI DELL’INPS. Con una nuova circolare (la n. 117 del 9.9.2011), l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’interpretazione delle norme che disciplinano le modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia. In particolare, l’INPS richiama l’attenzione sul fatto che, allo stato attuale dell’evoluzione normativa, le procedure per l’invio delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e nel settore privato sono ormai del tutto uniformate. Al riguardo, ricordiamo che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la materia è regolata dalle seguenti norme e disposizioni attuative:
- art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009; - circolare della Funzione Pubblica-DDI n. 1 del 19.03.2010; - circolare della Funzione Pubblica-DDI n. 2 del 28.09.2010; - circolare della Funzione Pubblica-DDI n. 1 del 23.02.2011; - circolare della Funzione Pubblica-DDI n. 4 del 18.03.2011: - circolare della Funzione Pubblica n. 10 dell’1.08.2011. Fra le altre cose, la nuova circolare INPS sottolinea che: a) al momento della visita, il lavoratore può richiedere al medico che redige il certificato di malattia telematico anche una copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia telematici; b) il medico è tenuto a comunicare al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente; c) i lavoratori del settore privato (non quelli del settore pubblico) sono tenuti a comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo di cui sopra, qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta; d) l’art 16 del decreto-legge 98/2011, convertito in Legge 111/2011, ha previsto che l’assenza per malattia dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici può essere giustificata mediante presentazione di attestazione anche in forma cartacea rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Di seguito, riportiamo il testo della circolare n. 117/2011 dell’INPS. |



